venerdì 30 maggio 2008

Forma del contratto di spedalità e onere della prova del contenuto della prestazione

Il contratto concluso tra il paziente e la struttura sanitaria per la prestazione medica può rivestire forma libera e dunque può essere anche tacito e desunto dal comportamento delle parti.

Fa eccezione, il caso in cui si tratti di prestazioni dalla struttura interessata normalmente non effettuate o rese solamente a particolari condizioni, in ordine alle quali va viceversa data la prova del relativo patto espresso.

Nel caso deciso dalla sentenza sotto indicata, è stato escluso che l'accettazione in ospedale pubblico con diagnosi di "deviazione del setto nasale" al fine dell'effettuazione di un intervento di settorinoplastica e la relativa esecuzione da parte del medico consentissero, in assenza di prova, di ritenere sussistente un accordo relativo all'esecuzione di un intervento chirurgico - oltre che volto al recupero della funzionalità respiratoria anche - con "finalità estetica", essendo quest'ultima prestazione "notoriamente non prevista tra quelle eseguibili presso una struttura sanitaria pubblica a spese dello Stato", non potendo relativamente ad essa pertanto configurarsi la formazione tacita del consenso).

Cassazione civile , sez. III, 13 aprile 2007 , n. 8826

Chirurgia estetica

Il medico chirurgo estetico non può essere ritenuto responsabile, qualora risulti che:

a)l'operazione è stata eseguita a regola d'arte;
b)le conseguenze della permanenza di cicatrici erano state indicate come effetto inevitabile dell'intervento, date le condizioni biologiche del paziente
c)che quest'ultimo aveva validamente acconsentito con atto scritto alle modalità dell'operazione ed ai suoi esiti cicatrizzanti permanenti.

Cassazione civile , sez. III, 24 ottobre 2007 , n. 22327

mercoledì 28 maggio 2008

Responsabilità del chiururgo in equipe

In tema di responsabilità medica, con riferimento all'ipotesi di intervento effettuato da un'equipe chirurgica, il medico chirurgo è tenuto a dirigere e vigilare l'attività dell'equipe e ad assicurarsi che siano svolte anche le attività connesse e preliminari all'intervento.

Nell'esercizio di tale vigilanza, tuttavia, il chirurgo non può che fare affidamento sulla diligenza e capacità dei singoli componenti l'equipe, nonché della struttura nella quale opera, dovendosi escludere che, in difetto di elementi che segnalino disfunzioni o carenze che possano compromettere la sicurezza del paziente, al sanitario competa anche la puntuale verifica dell'operato dei collaboratori o dello stato di manutenzione degli apparecchi.

Corte appello Roma, 12 maggio 2005

Responsabilità nell'equipe

Nel lavoro medico di equipe, ciò che è rilevante per far sorgere l’obbligo di attivazione (e la conseguente responsabilità concorrente) del medico specialista rispetto all’attività di altri medici di diversa specializzazione è:
a)la natura e
b)la rilevabilità dell’errore di questi ultimi,
nel senso che si deve trattare di errore evidente e non settoriale e, come tale, rilevabile ed emendabile con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

Tribunale Palmi, 28 febbraio 2006

martedì 27 maggio 2008

Dovere di informazione

La responsabilità del medico per violazione dell'obbligo contrattuale di porre il paziente nella condizione di esprimere un valido ed effettivo consenso informato è ravvisabile:

a) sia quando le informazioni siano assenti od insufficienti

b) sia quando vengano fornite assicurazioni errate in ordine all'assenza di rischi o complicazioni derivanti da un intervento chirurgico necessariamente da eseguire, estendendosi l'inadempimento contrattuale anche alle informazioni non veritiere.

Cassazione civile , sez. III, 28 novembre 2007 , n. 24742

Distribuzione dell'onere della prova

Il paziente danneggiato che chiede il risarcimento deve limitarsi a provare il contratto con la struttura sanitaria (o il “contatto sociale” con il medico), l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione; all’ammalato-creditore basterà allegare un inadempimento del debitore che sia “qualificato”, cioè astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato: starà poi al debitore dimostrare che l’inadempimento non c’è stato o che, pur esistendo, esso non è stato rilevante sotto il profilo eziologico (nella specie la Corte ha accolto il ricorso di un paziente che sosteneva di aver contratto l’epatite C dopo le trasfusioni praticategli per un intervento effettuato in una casa di cura, cassando con rinvio la sentenza di merito che imponeva all’ammalato l’onere di dimostrare il nesso causale fra l’emotrasfusione e la patologia contratta oltre che di provare che egli non fosse portatore della malattia prima del ricovero).

Cassazione civile , sez. un., 11 gennaio 2008 , n. 577

Consenso informato

Sul medico incombe lo specifico obbligo di informare il paziente circa le prevedibili conseguenze del trattamento/intervento a cui il medesimo viene sottoposto, e, quindi, di ottenerne previamente il consenso.

Da ciò, consegue, che in mancanza della prova in ordine ad una adeguata informazione, non può dirsi prestato un valido consenso, poiché il paziente non viene messo in grado di assentire al trattamento che gli viene praticato con una volontà consapevole di tutte le possibili implicazioni che lo stesso comporta, con la conseguente violazione tanto dell'art. 3, cost., quanto dell'art. 13, cost., e dell’art. 33 l. 23 dicembre 1978 n. 833, ex art. 54, c.p., nonché degli art. 1374 e 1375, c.c., che impongono di comportarsi secondo buona fede nella formazione e nell'esecuzione del contratto.

Pertanto, la responsabilità per violazione dell'obbligo del consenso informato da parte del sanitario (e di “riflesso” della struttura per conto della quale egli agisce) discende dalla tenuta della condotta omissiva riferita all’adempimento dell'obbligo d’informazione del paziente circa i prevedibili esiti dell'intervento, e dalla successiva verificazione di un aggravamento delle condizioni di salute dello stesso, laddove eziologicamente riconducibili, restando del tutto indifferente se detto intervento sia stato eseguito correttamente o meno, in quanto, la correttezza dell'esecuzione assume rilievo agli effetti della configurazione della responsabilità sotto un diverso profilo.

Aggiungasi, che la mancanza di un valido consenso, non consente neppure di scriminare l'attività chirurgica del sanitario, la quale, mantiene intatta tutta la sua rilevanza penale ai sensi degli art. 582 e 583, c.p.

Sotto questo specifico profilo, l'inadempimento dell'obbligo informativo, e dell'acquisizione del consenso, sono pienamente imputabili al medico, e, di “riflesso”, alla struttura sanitaria di appartenenza, ove i medesimi soggetti non forniscano - ai sensi dell'art. 1218, c.c. - la prova contraria, o quantomeno, la dimostrazione di una causa a loro non attribuibile escludente la responsabilità dell’evento occorso al danneggiato.

Tribunale Bari, sez. III, 25 marzo 2008 , n. 769