Il medico chirurgo estetico non può essere ritenuto responsabile, qualora risulti che:
a)l'operazione è stata eseguita a regola d'arte;
b)le conseguenze della permanenza di cicatrici erano state indicate come effetto inevitabile dell'intervento, date le condizioni biologiche del paziente
c)che quest'ultimo aveva validamente acconsentito con atto scritto alle modalità dell'operazione ed ai suoi esiti cicatrizzanti permanenti.
Cassazione civile , sez. III, 24 ottobre 2007 , n. 22327
venerdì 30 maggio 2008
Chirurgia estetica
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