In tema di responsabilità medica, con riferimento all'ipotesi di intervento effettuato da un'equipe chirurgica, il medico chirurgo è tenuto a dirigere e vigilare l'attività dell'equipe e ad assicurarsi che siano svolte anche le attività connesse e preliminari all'intervento.
Nell'esercizio di tale vigilanza, tuttavia, il chirurgo non può che fare affidamento sulla diligenza e capacità dei singoli componenti l'equipe, nonché della struttura nella quale opera, dovendosi escludere che, in difetto di elementi che segnalino disfunzioni o carenze che possano compromettere la sicurezza del paziente, al sanitario competa anche la puntuale verifica dell'operato dei collaboratori o dello stato di manutenzione degli apparecchi.
Corte appello Roma, 12 maggio 2005
mercoledì 28 maggio 2008
Responsabilità del chiururgo in equipe
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