Il contratto concluso tra il paziente e la struttura sanitaria per la prestazione medica può rivestire forma libera e dunque può essere anche tacito e desunto dal comportamento delle parti.
Fa eccezione, il caso in cui si tratti di prestazioni dalla struttura interessata normalmente non effettuate o rese solamente a particolari condizioni, in ordine alle quali va viceversa data la prova del relativo patto espresso.
Nel caso deciso dalla sentenza sotto indicata, è stato escluso che l'accettazione in ospedale pubblico con diagnosi di "deviazione del setto nasale" al fine dell'effettuazione di un intervento di settorinoplastica e la relativa esecuzione da parte del medico consentissero, in assenza di prova, di ritenere sussistente un accordo relativo all'esecuzione di un intervento chirurgico - oltre che volto al recupero della funzionalità respiratoria anche - con "finalità estetica", essendo quest'ultima prestazione "notoriamente non prevista tra quelle eseguibili presso una struttura sanitaria pubblica a spese dello Stato", non potendo relativamente ad essa pertanto configurarsi la formazione tacita del consenso).
Cassazione civile , sez. III, 13 aprile 2007 , n. 8826
venerdì 30 maggio 2008
Forma del contratto di spedalità e onere della prova del contenuto della prestazione
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