La responsabilità del medico per violazione dell'obbligo contrattuale di porre il paziente nella condizione di esprimere un valido ed effettivo consenso informato è ravvisabile:
a) sia quando le informazioni siano assenti od insufficienti
b) sia quando vengano fornite assicurazioni errate in ordine all'assenza di rischi o complicazioni derivanti da un intervento chirurgico necessariamente da eseguire, estendendosi l'inadempimento contrattuale anche alle informazioni non veritiere.
Cassazione civile , sez. III, 28 novembre 2007 , n. 24742
martedì 27 maggio 2008
Dovere di informazione
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