martedì 27 maggio 2008

Consenso informato

Sul medico incombe lo specifico obbligo di informare il paziente circa le prevedibili conseguenze del trattamento/intervento a cui il medesimo viene sottoposto, e, quindi, di ottenerne previamente il consenso.

Da ciò, consegue, che in mancanza della prova in ordine ad una adeguata informazione, non può dirsi prestato un valido consenso, poiché il paziente non viene messo in grado di assentire al trattamento che gli viene praticato con una volontà consapevole di tutte le possibili implicazioni che lo stesso comporta, con la conseguente violazione tanto dell'art. 3, cost., quanto dell'art. 13, cost., e dell’art. 33 l. 23 dicembre 1978 n. 833, ex art. 54, c.p., nonché degli art. 1374 e 1375, c.c., che impongono di comportarsi secondo buona fede nella formazione e nell'esecuzione del contratto.

Pertanto, la responsabilità per violazione dell'obbligo del consenso informato da parte del sanitario (e di “riflesso” della struttura per conto della quale egli agisce) discende dalla tenuta della condotta omissiva riferita all’adempimento dell'obbligo d’informazione del paziente circa i prevedibili esiti dell'intervento, e dalla successiva verificazione di un aggravamento delle condizioni di salute dello stesso, laddove eziologicamente riconducibili, restando del tutto indifferente se detto intervento sia stato eseguito correttamente o meno, in quanto, la correttezza dell'esecuzione assume rilievo agli effetti della configurazione della responsabilità sotto un diverso profilo.

Aggiungasi, che la mancanza di un valido consenso, non consente neppure di scriminare l'attività chirurgica del sanitario, la quale, mantiene intatta tutta la sua rilevanza penale ai sensi degli art. 582 e 583, c.p.

Sotto questo specifico profilo, l'inadempimento dell'obbligo informativo, e dell'acquisizione del consenso, sono pienamente imputabili al medico, e, di “riflesso”, alla struttura sanitaria di appartenenza, ove i medesimi soggetti non forniscano - ai sensi dell'art. 1218, c.c. - la prova contraria, o quantomeno, la dimostrazione di una causa a loro non attribuibile escludente la responsabilità dell’evento occorso al danneggiato.

Tribunale Bari, sez. III, 25 marzo 2008 , n. 769

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