martedì 27 maggio 2008

Distribuzione dell'onere della prova

Il paziente danneggiato che chiede il risarcimento deve limitarsi a provare il contratto con la struttura sanitaria (o il “contatto sociale” con il medico), l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione; all’ammalato-creditore basterà allegare un inadempimento del debitore che sia “qualificato”, cioè astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato: starà poi al debitore dimostrare che l’inadempimento non c’è stato o che, pur esistendo, esso non è stato rilevante sotto il profilo eziologico (nella specie la Corte ha accolto il ricorso di un paziente che sosteneva di aver contratto l’epatite C dopo le trasfusioni praticategli per un intervento effettuato in una casa di cura, cassando con rinvio la sentenza di merito che imponeva all’ammalato l’onere di dimostrare il nesso causale fra l’emotrasfusione e la patologia contratta oltre che di provare che egli non fosse portatore della malattia prima del ricovero).

Cassazione civile , sez. un., 11 gennaio 2008 , n. 577

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